ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:
«Thalìdomidici italiani ONLUS» con sede in corte Ca’ Landò, 7/Via Gabelli 106., nel Comune di Padova
2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) promuovere la ricerca scientifica d’intesa con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente (in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23-8-1988, n. 400) volta ad accertare e stabilire, attraverso lo studio genetico e/o attraverso qualunque altra indagine strumentale, diagnostica, clinica, la conoscenza degli effetti del talidomide e curarne la divulgazione;
b) ottenere, attraverso ogni mezzo giuridico, senza rinunciare all’eventuale visibilità (mass-media via etere, giornali etc.) il pieno riconoscimento di ogni sorta di danno, materiale, morale, biologico, alla salute, derivato
• al Thalidomidico
• al suo eventuale discendente Thalidomidico,
• all’eventuale discendente con accertata capacità di trasmissibilità dell’effetto teratogeno;
c) tutelare i diritti acquisiti dei Thalidomidici – con particolare riferimento alla L .244/2007, come integrata dal DL 207/2008 e convertito con modificazione nella L. 14/2009, che prevede l’erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della L. 229/2005 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, nati dal 1959 al 1965 – attraverso un’attività di informazione, consulenza e intermediazione con le forze politiche e amministrative, affinché tutti coloro che sono stati danneggiati dal talidomide possano ottenere il giusto riconoscimento dei loro diritti;
d) tutelare, difendere e rappresentare in tutte le accezioni più ampie e più complete i cittadini italiani Thalidomidici, amelici e dismelici e tutti i loro conseguenti diritti civili in generale attraverso:
1) il finanziamento di tutte quelle applicazioni che possano facilitare la vita quotidiana del dismelico (protesi, robot casalinghi, ausili per il bagno, computers, adattamento autoveicoli, etc.)
2) l’ottenimento, a seconda del tipo di dismelia, di trattamenti sanitari gratuiti (esame del sangue, fisioterapia etc.) da effettuarsi presso unità sanitarie attrezzate, onde garantire la massima tutela al talidomidico/dismelico;
3) l’ottenimento di trattamenti sanitari gratuiti per arginare o mantenere stabilizzata la complessa situazione muscolo-osseo-articolare (ginocchia, anche, colonna vertebrale etc.) inevitabilmente sottoposta, nel tempo, ad espressioni degenerative dovute alla focomelia/dismelia/amelia, quale inevitabile conseguenza diretta;
4) abbattimento di quelle barriere architettoniche mai prese in considerazione da chi vede l’handicap solo dal punto di vista del cieco o del paraplegico;
5) assistenza domiciliare per il disbrigo delle faccende domestiche e burocratiche/amministrative;
6) l’informazione ed i rapporti internazionali tra i Talidomidici e promuovere ogni tipo di contatto volto ai comuni interessi di cui sopra.
7) la dignità delle persone talidomidiche e/o dismeliche e/o ameliche.
e) la promozione la cooperazione tra associazioni, Istituzioni Pubbliche e private in materia di disabilità;
f) la promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai programmi della Associazione,
g) realizzare i progetti connessi ad ogni aspetto della vita dei Thalidomidici e finalizzati al suo miglioramento;
h) fornire consulenze tecnico scientifiche nel campo della farmacovigilanza ed in particolare del monitoraggio delle sostanze farmacologiche teratogene e cooperazione con l’AIFA, EMA ed eventuali altre agenzie per la farmacovigilanza;
i) promuovere la cooperazione tra associazioni di altri paesi;
l) promuovere attività di formazione professionale di soggetti destinati ad operare nei diversi settori della scuola, sanità etc, in materia di prevenzione, di farmacovigilanza e della conoscenza del talidomide e dei suoi effetti;
m) organizzare attività educative e di sensibilizzazione sulle tematiche correlate al talidomide e alla vita delle persone affette da tale sindrome;
n) organizzare manifestazioni culturali, conferenze, seminari nei settori culturali, attinenti allo scopo sociale;
o) sviluppare attività editoriali connesse agli scopi e alla vita dell’Associazione. aspetto della vita dei Thalidomidici e finalizzati al suo miglioramento;
p) effettuare ricerca e divulgazione scientifica della conoscenza degli effetti del talidomide;
4. L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Consiglio direttivo,
– Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche via mail, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata con avviso scritto o via mail, a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto conto consuntivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie, e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie in proprio o in delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da numero di componenti da 3 a 9, sempre in numero dispari membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie in proprio o in delega . la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie in proprio o in delega tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti anche in modo virtuale con l’ausilio delle nuove tecnologie in proprio o in delega .
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n.3. anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.